ugo dighero legge l'articolo 70 from Bemli Redplate on Vimeo.
Dopo la voce del sempre bravo Dighero, vediamo un po' di analizzare le due versioni.
Nella costituzione attuale, l'articolo 70 recita:
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.Si tratta di un articolo molto breve perché la nostra costituzione prevede il bicameralismo perfetto. Le disposizioni sul funzionamento delle due camere si trovano altrove, e i costituenti non sentirono il bisogno di aggiungere riferimenti (oggi si direbbe link) ad altri articoli della costituzione.
Vediamo adesso l'ipotesi di modifica dell'art. 70 secondo la riforma proposta dal nuovo governo.
1 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
2 Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
3 Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
4 L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
5 I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
6 I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
7 Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.L'avete letto per bene? Vi invito a rileggerlo ancora una volta, con molta attenzione. In fondo si tratta della nostra costituzione, un altra lettura via.
L'avete riletto? Ok, allora discutiamone.
Innanzitutto, è molto lungo. Il motivo è che probabilmente le cose nel nuovo assetto sono un bel po' più complicate che nel vecchio assetto. Per cui, i nuovi costituenti hanno pensato di dettagliare per bene un bel po' di cose per essere sicuri che si capisca bene come funzioni. In pratica, la funzione legislativa è specificata qui.
Nel primo paragrafo si dettagliano gli ambiti legislativi in cui si rimane nel bicameralismo, ovvero quando si tratta di leggi costituzionali, legge elettorale, e tutto un'altra serie di cose. Notate che adesso ci sono i riferimenti ad altri articoli della costituzione (i link), d'altronde viviamo nell'era di internet.
Quello che mi lascia un po' perplesso è il paragrafo 3 (e ancor più il paragrafo 4). Qui utilizzo la mia esperienza di "revisore di tesi" di laurea e di dottorato, e faccio le pulci al testo.
- "Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi... " successivi a cosa? suppongo sia "successivi al momento in cui la richiesta di un terzo dei senatori venga inviata al presidente del senato". Probabilmente ci sarà un regolamento del senato in cui si spiega tutto questo, ma una piccola nota qui non ci sarebbe stata male.
- "... il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva". Qui, da quello che capisco, non ci sono limiti di tempo. Una volta che il Senato ha proposto delle modifiche, la Camera fa un po' che gli pare, per esempio potrebbe lasciare cadere la cosa e lasciare la legge a bagnomaria per sempre. O sbaglio?
- "Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata." Se invece il Senato non propone alcuna modifica, la legge è approvata automaticamente e può essere promulgata (ovvero firmata dal Pres. della Repubblica).
- "L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione." Qui credo si riferisca a "difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;", ma non ne sono sicurissimo. Da quello che capisco, per queste materie, bisogna obbligatoriamente passare anche dal Senato (cade la procedura della richiesta di un terzo dei senatori), che può proporre modifiche, però ha solo 10 giorni di tempo (d'altronde, suppongo che in caso di dichiarazione di guerra sia necessario non por tempo in mezzo).
- "Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti". Questa parte è sinceramente scritta davvero male. Credo voglia dire che per rifiutare le modifiche proposte dal Senato a maggioranza assoluta, bisogna che la Camera voti a maggioranza assoluta. Niente dice però delle modifiche proposte dal Senato a maggioranza semplice. Che succede a queste ultime? Probabilmente si ricade nel paragrafo precedente, (cioè basta una maggioranza semplice per rifiutare le modifiche) ma ci vorrebbe un costituzionalista.
- "I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione." L'articolo 81 dovrebbe riguardare il bilancio, se non mi sbaglio, ovvero la legge finanziaria. Notevole che qui siano "concessi" ben 15 giorni (ma suppongo che i senatori abbiano la possibilità di informarsi prima, durante l'esame alla camera, e formarsi un'opinione nel frattempo). Suppongo poi che non siano necessarie maggioranze assolute, perché niente è detto al riguardo, e che come al solito la Camera fa un po' quello che gli pare con le proposte che vengono dal Senato.
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